Il covid c’è e vengono colpiti anche i nostri figli direttamente o indirettamente. Si ripresenta così il dilemma legato alla convivenza con il virus in casa e la gestione del quotidiano.

Ufficialmente l’emergenza covid si chiuderà al 31 dicembre 2021 ma alcune misure si erano concluse con la ripresa dell’anno scolastico.

Con l’articolo 9 del Decreto Legge 149 del 21 ottobre scorso è stato riattivato il congedo parentale straordinario per genitori dipendenti e autonomi che, a differenza di quanto era stato stabilito con il precedente decreto di marzo 2021, non è subordinato al lavoro agile (smart-working).

Il trattamento economico è lo stesso degli altri congedi parentali ossia copertura integrale della contribuzione figurativa e retribuzione ridotta al 50%. La retribuzione non c’è in caso di figli tra i 14 ed i 16 anni per i quali si può comunque chiedere il congedo straordinario con le stesse tutele ma senza stipendio.

La norma è retroattiva all’inizio dell’anno scolastico 2021/2022 e, pertanto, eventuali permessi già usufruiti con altre modalità posso essere convertiti, a richiesta, in congedo straordinario.

Il congedo straordinario covid può essere usufruito per figli minori conviventi – fa fede lo stato di famiglia – nelle situazioni in cui:

  • le attività didattiche o educative (scuola, asilo, centri diurni e/o di assistenza) siano sospese a causa covid sia per provvedimenti nazionali che locali
  • sia in atto infezione certificata da covid del minore
  • sia in atto quarantena fiduciaria decretata di Dipartimenti di prevenzione

Nel caso di figlio disabile in situazione di gravità (articolo 3 comma 3 Legge 104/892) non ci sono vincoli di età o di convivenza.

Come per gli altri congedi anche questo può essere usufruito in modalità frazionata oppure oraria.